Le best practices offrono regole di perizia e non riguardano la negligenza. Capo ed equipe responsabili per la garza nell'addome del paziente: impossibile limitarsi a riscontrare i controlli degli infermieri
Inutile per i medici invocare la "scriminante" offerta dalla legge Balduzzi quando dopo l'intervento chirurgico hanno dimenticato la garza nell'addome del paziente: la legge 189/12 "salva" soltanto i sanitari che osservano le linee guida, mentre la best practice offrono regole di perizia e non riguardano la negligenza. È quanto emerge dalla sentenza 7346/15, pubblicata il 14 febbraio dalla Quarta Sezione Penale della Cassazione.
Precetto primario Il reato è estinto per prescrizione ma le statuizioni civili sono confermate per la maggior parte degli imputati: sono stati ritenuti colpevoli per non aver rimosso dall'organismo dell'ammalato la pezza laparatomia necessaria a delimitare il campo operatorio nel corso dell'intervento. Non giova alla difesa fare riferimento alla legge Balduzzi: il profilo di colpa accertato a carico dei sanitari non è fondato su un errore colpevole nella formulazione della diagnosi, né sulla imperizia dimostrata dai professionisti. La responsabilità degli imputati è infatti individuata nella violazione del dovere di diligenza e nel rispetto delle regole di prudenza che imponevano loro l'accurata verifica della presenza di materiali residui nel corpo dell'ammalato. L'articolo 3 della legge 189/12 obbliga a distinguere fra colpa lieve e colpa grave solo limitatamente ai casi nei quali si faccia questione di essersi attenuti a linee guida e solo limitatamente a questi casi viene forzata la nota chiusura della giurisprudenza che non distingue fra colpa lieve e grave nell'accertamento della colpa penale. Non può dunque essere utilmente evocata l'applicazione delle best practice, che non afferiscono a profili di imprudenza. E in ogni caso non si può ritenere configurabile la colpa lieve: evitare che la garza rimanga nell'addome dell'ammalato è per il medico un precetto primario che risponde a un canone di elementare diligenza. Ancora: resta accertata la responsabilità del personale medico, con specifico riferimento al capo dell'equipe, il quale assume su di sé la responsabilità dell'intervento riguardo all'adeguato controllo della rimozione di tutti i materiali utilizzati nel corso dell'operazione: la verifica non può risolversi nel mero riscontro del conteggio numerico effettuato dal personale infermieristico. La causa continua in sede civile.









