Le motivazioni dell'appello non devono consistere in una formalistica e rigorosa enunciazione delle ragioni
Le motivazioni dell’appello non devono consistere in una formalistica e rigorosa enunciazione delle ragioni
L’indicazione specifica dei motivi di impugnazione prescritta dall’art. 53 del d.lgs. n. 546 del 1992 non deve consistere necessariamente in una formalistica e rigorosa enunciazione delle ragioni a sostegno dell’appello.
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