Lâimpianto centralizzato non può essere imposto
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Il Tribunale di Torino, con ordinanza del 20 gennaio 2014 ha affermato che le cause civili in tema di distacco dallâimpianto di riscaldamento centralizzato devono essere decise dal giudice seguendo le disposizioni del Codice civile stabilite dallo Stato, senza alcuna influenza delle normative regionali.
 La vicenda riguarda un condominio che si era opposto alla richiesta di un altro condomino di staccarsi dallâimpianto centralizzato di riscaldamento, facendo appello alle norme della nuova riforma del condominio, ex art. 1118 c.c., co. 4. Questa norma consente il distacco purchĂŠ ciò non porti ad aggravi di spesa per gli altri condomini o notevoli squilibri di funzionamento.
 Il condominio aveva respinto la richiesta motivando che il distacco non era consentito dal regolamento contrattuale previgente, perchĂŠ la disciplina regionale prevede lâillegittimitĂ del distacco dagli impianti centralizzati che servono piĂš di 4 unitĂ immobiliari.
 Stando a quanto sostiene il Tribunale di Torino, ciò che può giustificare il diniego è solo ed esclusivamente il pregiudizio che il distacco può arrecare per gli altri condomini, ai sensi di quanto stabilito allâart. 1118, quarto comma del c.c.
 Eâ stato, inoltre, sottolineato che ai sensi dellâart. 117 Cost., è riservata allo stato la competenza in materia di ordinamento civile e penale; ragion per cui si devono solo applicare le norme che sono fissate dallo Stato nel Codice civile, senza che le discipline regionali possano andare ad incidere.
 Il Tribunale di Torino ha richiamato poi la sentenza n. 19893 del 2011 con cui la Corte di Cassazione afferma che i regolamenti contrattuali condominiali non possono vietare il distacco dallâimpianto centralizzato di riscaldamento. Non sarebbero meritevoli di tutela da parte dellâordinamento giuridico gli interessi perseguiti da questo divieto.
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